Doppio cognome ai figli, in mancanza di accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori.
Una circolare del Viminale spiega ai prefetti, la n. 63 dell’1 giugno, con la quale il capo dipartimento Affari interni e territoriali Claudio Sgaraglia illustra il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n.131 del 27 aprile 2022 (Gazzetta ufficiale, I Serie speciale, numero 22 dell’1 giugno 2022) sull’attribuzione del doppio cognome ai figli, invitando a sensibilizzare i sindaci affinché forniscano tempestivamente le conseguenti indicazioni agli uffici di stato civile dei comuni.
Con la decisione in questione la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 262, comma 1, del Codice civile “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”, stabilendo che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori”, nell’ordine deciso dagli stessi, salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.
L’accordo richiamato, spiega la circolare, è quindi imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso, e qualora questo ulteriore accordo manchi, come precisa la Corte nella decisione, è necessario l’intervento del giudice.